Dovete ristrutturare casa?

Quando (non) serve il Coordinatore per la Sicurezza

18.01.2019

 

Come sapete per effettuare una ristrutturazione edilizia sono diverse le leggi da rispettare e gli adempimenti da assolvere.

In questo articolo ci occuperemo di chiarire quando è necessaria o meno la nomina del Coordinatore per la Sicurezza.

 

Nota: per semplificare utilizzeremo il termine “ristrutturazione” per definire manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Queste sono le diverse tipologie di interventi edilizi, in cui generalmente rientrano gli interventi su immobili esistenti.

 

Piccole ristrutturazioni

Anche interventi modesti, come ad esempio lo spostamento di un muro divisorio o di una porta all’interno del vostro appartamento, comportano la necessità di presentare una pratica edilizia e di adempiere agli obblighi di legge che, caso per caso, ne derivano.

Le sole opere che non richiedono la redazione di una pratica edilizia sono quelle che rientrano nella manutenzione ordinaria, come ad esempio gli interventi sulle pavimentazioni, la tinteggiatura, la sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari o le riparazioni e/o adeguamenti degli impianti.

Pertanto prima di dare l’avvio ai lavori verificate se sia o meno necessario contattare un tecnico abilitato per la predisposizione di una pratica edilizia.

In particolare se desiderate usufruire del BONUS RISTRUTTURAZIONI, ricordate che la pratica edilizia è indispensabile e che le opere di manutenzione ordinaria non ne possono beneficiare (a meno che non riguardino interventi condominiali su parti comuni).

 

Coordinatore si, Coordinatore no

Fatta questa piccola premessa chiariamo quando il Committente (ovvero il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata, generalmente il proprietario dell’immobile) è tenuto a nominare il Coordinatore per la Sicurezza e quando no.

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n.81), che è il principale testo normativo che disciplina il tema della sicurezza sul lavoro, è molto chiaro al riguardo e specifica che la nomina del Coordinatore è obbligatoria in tutti i cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese.

Pertanto qualsiasi intervento dobbiate effettuare, anche di manutenzione ordinaria e perciò  in assenza di pratica edilizia, la presenza di due o più imprese è la discriminante che impone la presenza di un Coordinatore.

Nel caso i lavori vengano iniziati da una sola impresa e successivamente si renda necessario farne intervenire una seconda, prima dell’affidamento dei lavori alla nuova impresa dovrà essere nominato il Coordinatore per la Sicurezza.

Riassumendo, nei cantieri privati il Committente dovrà nominare il Coordinatore per la Sicurezza nei seguenti casi:

 

PRESENZA DI UNA SOLA IMPRESA NO  
PRESENZA INIZIALMENTE DI UNA SOLA IMPRESA
E SUCCESSIVAMENTE DI PIÙ IMPRESE
SI prima dell’ingresso della seconda impresa
PRESENZA DI PIÙ IMPRESE SI  

 

Attenzione alla differenza tra Impresa e Lavoratore Autonomo

Estremamente importante è chiarire cosa si intende per impresa, in modo da poter correttamente verificarne il numero in cantiere.

Un’impresa è un’attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

In parole povere, in campo edilizio, è generalmente una società composta da titolare, dipendenti, mezzi e attrezzature, in grado di garantire la realizzazione dell’opera richiesta.

A fianco delle imprese molto spesso (per non dire quasi sempre) nei cantieri operano i lavoratori autonomi, persone la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

Non sono perciò dipendenti di un’impresa, ma lavorano in autonomia.

Può infatti capitare che l’imbianchino, l’idraulico o il piastrellista siano lavoratori autonomi.

Questa precisazione è importante in quanto se all’interno del vostro cantiere opererà una sola impresa ed uno o più lavoratori autonomi, non ci sarà l’obbligo di nominare il Coordinatore per la Sicurezza.

Non sarete obbligati, ma se lo riterrete opportuno, potrete farlo.

Una importante precisazione, il lavoratore autonomo è, per il registro delle imprese, un’impresa individuale, la quale può avvalersi dell’ausilio di collaboratori o dipendenti.

È perciò necessario verificare che l’impresa individuale non abbia collaboratori o dipendenti, perché in tal caso si configurerebbe come impresa vera e propria e non come lavoratore autonomo.

Quanto detto vale anche per le “imprese artigiane”, che possono pertanto operare come lavoratori autonomi (se senza dipendenti) o imprese (se con dipendenti).

 

Note finali

L’argomento sicurezza cantieri è molto vasto, richiederebbe ulteriori precisazioni ed approfondimenti, ma il tema del presente articolo era chiarire quando fosse necessario nominare il Coordinatore per la Sicurezza in un cantiere edile e speriamo di averlo fatto.

Se aveste necessità di chiarimenti potete scriverci compilando il form dei contatti o inviando una email a info@sp11.it.

 

Lo studio SP11 si occupa di progettazione architettonica.

Siamo in grado di assistervi dal rilievo dell’immobile alla realizzazione dell’opera.

Per informazioni non esitate a contattarci.

Tel. 02 9210 6318  Cell. 328 453 5946

Il capitolato è un documento tecnico, in genere allegato ad un contratto di appalto, che vi fa riferimento per definire in quella sede le specifiche tecniche delle opere che andranno ad eseguirsi per effetto del contratto stesso, di cui è solitamente parte integrante.

Il progetto preliminare è un elaborato prodotto in fase di progettazione, rappresenta il primo dei tre livelli di definizione nella stesura di un progetto e stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione in funzione del tipo di intervento.